Sono mesi che cerco di fare chiarezza su agevolazioni fiscali, bonus mobili e detrazioni Irpef… ho riletto più volte diverse guide e la normativa ma per la redazione di questo post ho deciso di chiedere “aiuto”.
Mi sono rivolta a Francesco Ferretti, un giovane architetto conosciuto a Lucca in febbraio (in occasione della mia visita ad Acquadolce, ricordate?), e insieme abbiamo cercato di redigere una piccola guida su tutto ciò che riguarda le agevolazioni fiscali legate alla ristrutturazione del bagno, facendo chiarezza sull’ormai famoso bonus mobili.
Il risultato del nostro confronto e dei nostri approfondimenti è riassunto (per quanto possibile) in due post, che escono oggi in contemporanea:
- Il primo è questo che state leggendo, più teorico e legato alla normativa. Ho posto all’architetto diverse domande che penso corrispondano ai dubbi di molti di voi.
- Il secondo lo trovate sul blog di Acquadolce (cliccando qui), ed è invece dedicato alla parte pratica (iter procedurale e documentazione per l’accesso alle agevolazioni).
Partiamo da alcune premesse teoriche – noiose ma fondamentali – ricordandovi che in questi due articoli ci concentreremo su tutto quanto può essere connesso con la ristrutturazione del bagno, lasciando al lettore tutti gli ulteriori approfondimenti.
Bonus mobili e detrazioni fiscali: la normativa
Le detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia sono disciplinate dall’art. 16-bis del Dpr 917/86 (Testo unico delle imposte sui redditi), il quale prevede una detrazione Irpef del 36% per un importo massimo di spesa sostenuto per gli interventi di 48.000 euro.
Dall’86 ad oggi però ci sono state importanti variazioni alla normativa:
- il DL nr. 201/2011 ha reso tali agevolazioni fiscali permanenti dal 1° gennaio 2012;
- il DL 83/2012 ha elevato la misura della detrazione Irpef dal 36 al 50% e l’importo massimo di spesa ammessa al beneficio da 48.000 a 96.000 euro, per le spese effettuate dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013.
- il DL 63/13 ha poi fatto slittare il termine dal 30 giugno 2013 al 31 dicembre 2013.
- Infine, la Legge di Stabilità 2014 (nr. 147/2013) ha prorogato ulteriormente il termine al 31 dicembre 2014 e introdotto il famoso “bonus mobili“.
Ma quindi dal 2015 si ritornerà alle agevolazioni ordinarie?
No, perché la Legge di Stabilità ha previsto la possibilità di usufruire di una detrazione del 40% per le spese sostenute in tutto il 2015 (sempre con un limite massimo di spesa di 96.000 euro).
Dunque dal 1° gennaio 2016 torneremo alla situazione ante DL 201/2011, ossia detrazione Irpef del 36% e importo massimo ammesso al beneficio di 48.000 euro.
Cos’è il Bonus Mobili?
Il pacchetto di agevolazioni conosciuto come “bonus mobili” si inserisce nella più ampia disciplina delle detrazioni fiscali concesse per agevolare chi necessita di intervenire su immobili esistenti. Lo Stato intende infatti sostenere economicamente chi necessita di ristrutturare o adeguare il patrimonio alle normative sismiche, energetiche e sanitarie.
Ciò significa che chi decide di rinnovare l’arredamento per la casa (o il bagno) ma non sta ristrutturando non ha diritto ad alcun bonus, così come coloro che acquistano mobilio per una nuova costruzione (in questo caso si veda la relativa disciplina).
Tale bonus consiste nella possibilità di ottenere la detrazione Irpef del 50% anche per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (solo se in classe superiore alla A+, o A per i forni) purché questi siano finalizzati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione.
Sono ammesse tutte le spese documentate e sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014, per un importo massimo di 10.000 euro (che può anche essere superiore all’importo delle spese di ristrutturazione). La detrazione verrà ripartita in 10 quote annuali di pari importo. I 10.000 euro permettono di sforare dunque il tetto dei 96.000 euro previsto per le spese di recupero del patrimonio edilizio.
NB: Alla vendita di mobili per l’arredamento non viene concessa nessuna ulteriore agevolazione, per cui se si usufruisce del bonus mobili viene applicata iva ordinaria al 22%.
Chi può usufruirne?
Il bonus mobili spetta a tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato, che abbiano usufruito della detrazione del 50% per interventi di riqualificazione del patrimonio immobiliare.
Va specificato che le agevolazioni possono esser elargite non solo ai proprietari ma anche ai familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado) che abbiano sostenuto le spese purché siano a lui intestati bonifici e fatture. L’agevolazione spetta infine anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese.
Dunque, ricapitolando, beneficiario della detrazione è colui che effettua la spesa.
Il bonus mobili è valido anche per l’arredo bagno?
Sì, se l’acquisto dei mobili da bagno è legato alla ristrutturazione (o manutenzione straordinaria) dello stesso e purché si tratti di mobili nuovi. Non è infatti ammessa la spesa sostenuta per l’acquisto di mobili usati e/o d’antiquariato.
Sono inclusi:
- mobili da bagno (portalavabo, consolle, colonne, basi a terra, ecc…) e apparecchi di illuminazione;
- grandi elettrodomestici nuovi (in bagno potrebbero esserci lavatrice, asciugatrice, radiatori elettrici, stufe elettriche) in classe energetica minima A+.
Non sono inclusi complementi d’arredo, tende e tessuti, porte e pavimenti. Suppongo che la specchiera da bagno debba rientrare tra i “complementi d’arredo”.
Nota importante: tra le spese detraibili si possono includere anche quelle di trasporto e posa in opera dei mobili acquistati.
Quali sono gli interventi di riqualificazione ammessi?
Il bonus mobili viene concesso unicamente a chi ha ottenuto le agevolazioni fiscali per alcuni tipi di intervento, nello specifico quelli di:
- manutenzione straordinaria di edifici residenziali (sia di parti comuni sia di singole unità abitative);
- restauri conservativi o ristrutturazioni edilizie di edifici residenziali (sia di parti comuni sia di singole unità abitative) quando non legati a riqualificazioni energetiche).
- manutenzione ordinaria di parti comuni di edifici residenziali (potrebbe ad esempio esserci un bagno comune, una zona lavanderia/lavatoi…)
In effetti la ristrutturazione del bagno potrebbe rientrare in tutti i casi sopraelencati. Di fatto la questione qui è più complessa in quanto non sempre risulta chiaro classificare l’intervento in termini giuridici e quindi capire come e quando sia possibile richiedere la detrazione fiscale o se convenga effettivamente farlo.
Manutenzione ordinaria o straordinaria: qual è la differenza?
Per manutenzione straordinaria si intendono le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico – sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. (d.p.r. 380/01 TUE).
Opere incisive come la sostituzione dei sanitari, ad esempio, spesso creano confusione. Per tali casi si può cercare di interpretare i termini “realizzare ed integrare” espressi nella definizione di manutenzione straordinaria definita dalla legge. Per “realizzare” possiamo ad esempio intendere l’inserimento di un nuovo vano bagno là dove prima non c’era e per “integrare” si può intendere per esempio l’inserimento di un box doccia in un bagno laddove prima non vi erano nemmeno le predisposizioni.
Accogliendo diverse sentenze emesse dal TAR, ritengo che si possa parlare di manutenzione straordinaria nel caso di demolizioni e rifacimenti di parti funzionalmente o staticamente importanti (come l’inserimento di nuovi impianti ad esempio), mentre escluderei interventi relativi alle finiture.
Nel distinguo tra opere di manutenzione ordinaria o straordinaria è necessario quindi capire se l’intervento va ad intaccare la struttura dell’edificio, ossia se prevede la demolizione o il rifacimento di parti di esso.
Ristrutturare il bagno infatti non sempre comporta una manutenzione straordinaria. Ad esempio quando si sostituiscono rubinetti, piastrelle o finiture non si ha diritto al bonus mobili, in quanto tali interventi rientrano tra le manutenzioni ordinarie dell’immobile.
Se i lavori rientrano in un intervento ben più complesso che trasformerà l’edificio iniziale in un edificio del tutto o in parte diverso, esso rientrerà nel caso della ristrutturazione edilizia. Se, infine, è incluso un ampliamento del fabbricato che aggiungerà una porzione nuova di edificio, questa nuova parte si considererà una nuova costruzione e non avrà diritto alle agevolazioni fiscali (si veda la relativa disciplina).
Ristrutturazione del bagno per disabili: ci sono agevolazioni?
In riferimento all’eliminazione di barriere architettoniche domestiche, la normativa include esclusivamente
“gli interventi per la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992.”
Ciò significa che ci si limita a concedere la detrazione solo per le spese legate all’installazione di impianti che favoriscano la mobilità dei portatori di handicap, non quelle relative al solo acquisto di strumenti, in quanto in questo secondo caso non sono previsti accorgimenti impiantistici.
Per questo post ci fermiamo qui e ringrazio Francesco per la collaborazione, invitandovi a proseguire la lettura sul blog Acquadolce, dove affronteremo la parte più pratica della questione
-> Ristrutturare il bagno: focus su agevolazioni fiscali e bonus mobili #2
Francesco Ferretti è un architetto venticinquenne laureatosi presso la Scuola di Architettura di Firenze. Collabora presso uno studio di progettazione architettonica lucchese e si occupa di web marketing e gestione del sito e blog aziendale di Acquadolce, marchio del Gruppo Martinelli.
Per approfondire | Fonti
Ristrutturazione bagno e detrazioni fiscali | Bonus mobili (vademecum) | Miniguida dell’Agenzia delle Entrate
G.Guzzo – G.Palliggiano, L’attività edilizia. Titoli, procedure, sanzioni e tutela, Giuffrè, 2011 p. 195
[Photo credit: piemmegiserramenti.com; aquaevetro.it]
35 risposte
E’ vero, su questo argomento la confusione regna sovrana.
E’ costante la richiesta di agevolazioni da parte di clienti che non ne hanno il titolo, perchè hanno visto qualche pubblicità poco chiara o perchè qualche consulente poco preparato non ci ha ancora capito granchè! Ottimo lavoro….ovviamte “condivido” 😉
Mi fa piacere! Non è facile capirsi con tutti quei giri di parole che fanno (apposta). Grazie per il commento!
Quindi io che mi accingo a demolire l’intero bagno, spostando il water da un muro ad un altro sostituendo le tubazioni, quindi cambiando interamente le mattonelle del bagno non devo considerarlo un intervento di manutenzione straordinaria???
A mio avviso Paolo, puoi considerarla una manutenzione straordinaria. Non vai solo a modificare le finiture ma a demolire e rifare le tubazioni, intervenendo in modo più incisivo.
ciao mi aggiungo all’articolo,
se rifare completamente il bagno, comprensivo di impianti, diventa manutenzione straordinaria, comporta l’impiego di un geometra o di un tecnico per presentare qualche pratica?
oppure è possibile farlo da soli?
ciao grazie
Ciao Riccardo!
Credo che per avere la certezza della correttezza della procedura da seguire sia più sicuro rivolgersi all’agenzia delle entrate e al proprio comune di residenza. La questione è comunque delicata, rischierei di dirti qualcosa di sbagliato, mi spiace. Grazie comunque per essere passato di qui.
Articolo esauriente ma ho ancora un dubbio.
Ho acquistato pochi giorni fà un mobile per il bagno ed avendo fatto dei lavori di ristrutturazione nel 2013 so di poter fare rientrare l’acquisto nelle agevolazioni del bonus fiscale. Quello che non sono riuscito a capire è se in questo caso posso fare rientrare anche l’acquisto della rubinetteria oppure la stessa, in ogni caso, non può usufruire del bonus fiscale.
Ciao Ennio, che io sappia la rubinetteria non è inclusa. Come hai letto qui sopra si parla di mobili, apparecchi di illuminazione e grandi elettrodomestici. Se intendiamo la rubinetteria intesa nel suo complesso (lavabo + bidet e doccia/vasca), non è inclusa, così come i sanitari ad esempio, o la doccia e la vasca. (Questi articoli peraltro possono essere acquistati con iva agevolata in caso di ristrutturazione, mentre il bonus mobili è andato a coprire quei prodotti che non possono essere acquistati con agevolazioni.)
È anche vero che spesso il miscelatore del mobile viene fatturato insieme al mobile spesso e può ritenersi parte del blocco unico… ma questa è una mia supposizione, non ritenerla valida come risposta.
Spero di essermi spiegata in modo chiaro 🙂
Grazie delle delucidazioni Simona
Prego 😀
Salve, un mio amico ha appena acquistato una prima casa. Non farà nessun intervento di ristrutturazione, se non sostituire la vasca con il box doccia. Vorrebbe sapere se questo intervento è sufficiente per usufruire del bonus mobili. Grazie.
Assolutamente NO, per poter accedere al bonus devi eseguire un intervento di ristrutturazione straordinaria, comunque puoi verificare sul sito dell’agenzia delle entrate.
Salve Laura! No, stando a quanto dice la normativa la semplice sostituzione della vasca con la doccia non dovrebbe rientrare tra le casistiche. Anche perché i nuovi acquisti (box, piatto, rubinetteria) non potrebbero nemmeno essere classificati come mobili. Spero di essere stata utile, in ogni caso le normative cambiano spesso quindi è sempre meglio affidarsi al proprio commercialista, provate a chiedere consiglio 🙂 In bocca al lupo!
Grazie Paolo 🙂
Grazie mille per la risposta. In realtà lui si è già rivolto all’agenzia delle entrate e a vari CAF per avere informazioni, ma nessuno sa dirgli nulla. Comunque lui acquisterà anche mobili come la cucina, la camera da letto e altre cose, però a quanto pare l’unico modo per ottenere l’agevolazione è fare una ristrutturazione oppure, come ho letto in qualche sito, dal 2016 rientrano pure le coppie under 35 sposate o conviventi di fatto (in questo caso senza necessariamente fare una ristrutturazione). E sinceramente trovo assurdo per chi, come lui, andrò a vivere da solo, che non ci siano gli stessi incentivi.
Purtroppo il fatto che spesso agli sportelli si trovino persone impreparate è vero! A volte i commercialisti (a volte!!) ne sanno qualcosa in più perché seguono le pratiche nel concreto.
Eh già! Grazie di nuovo per le risposte!
Salve,sto acquistando sanirari,miscelatori e box doccia perchè sto ristrutturando la mia casa e sono in possesso della CILA.Volevo chiedere nella causale del bonifico per questi beni cosa va inserito?Posso usufruire dell’iva agevolata?
Buongiorno Chiara, visto che sarà il suo commercialista a raccogliere tutta la documentazione per questa ristrutturazione conviene che chiediate a lui la dicitura esatta e l’iva a cui vanno assoggettati i singoli beni. Se non sbaglio sono tutti articoli acquistabili con iva agevolata ma bisogna capire che tipo di intervento edilizio è nello specifico, e questo lo si capisce leggendo la CILA. In caso di dubbi consultate il sito dell’agenzia delle entrate e il vostro consulente fiscale. In bocca al lupo!
buongiorno,
Vorrei avere un’informazione, dovrei ristrutturare completamente il bagno nello specifico devo inserire un piatto doccia , spostare il bidet spostare il lavandino e lo scalda salviette con annessi impianti da andare a modificare.
la domanda è questa questo intervento rientra come manutenzione straordinaria o come ristrutturazione ? se si devo presentare qualche pratica tipo C.I.L.A.?
CORDIALI SALUTI
Gentilissimo Riccardo, essendo il post non aggiornatissimo conviene in ogni caso rivolgersi al proprio comune o all’agenzia delle entrate. Credo sia una manutenzione straordinaria perché mi pare di capire che non sposterete muri ma non ne sono così sicura (oltre al fatto che la normativa cambia spesso e ultimamente non mi sono aggiornata, chiedo scusa).
PER IL COMUNE è ORDINARIA PERO PER L’AGENZIA DELLE ENTRATE è DETRAIBILE… BO NON SI CAPISCE COME POSSA ESSERE DETRAIBILE SE è ORDINARIA.
ci sono ora dentro sino al collo
consiglio
1 rivolgersi a un tecnico la mia pratica compresa di oneri vari costa eur 500, ne vale la pena
2 chi stabilisce la differenza man.ord. straord sono i regolamenti comunali! ogni comune ha i suoi ed e’ un gran caos|
es. per s.remo e’ straord.se cambi le tubazioni…per imperia ci vuole un piccolo intervento murario poi da accatastare
attenzione ai faciloni…tutto va bene fino al giorno che non arriva un controllo…poi sono dolori…
ripeto andare da un tecnico competente
dimenticavo….ovviamente va presentata la c.i.l.a.
saluti a tutti
Concordo Renzo. Come in tutte le cose bisogna SEMPRE affidarsi ad esperti.
Buonasera, il mio architetto sta presentando la C.I.L.A. PER RISTRUTTURAZIONE BAGNO ( SPOSTAMENTO WATER E BIDET CON SOSTITUZIONE TUBAZIONI + DEMOLIZIONE E SOSTITUZIONE PIASTRELLE, DEMOLIZIONE VASCO CON NUOVO BOX DOCCIA, SPOSTAMETO NELLA PARETE OPPOSTA ETC ).
Acquisterò anche un nuovo mobile da bagno che vorrei detrarre al 50%.
Va inserito con le spese del bagno e pstessa pratica oppure va fatta fare una fattura a parte e utilizzata la detrazione >Bonus mobili ( sempre al 50 % ) ?
CI sono aggevolazioni iva per il mobile o mi verrà fatturato con iva al 22% ?
In attesa, cordiali saluti.
Stefano
Buongiorno Stefano, attenzione che il post non è aggiornato!
Chiedi al commercialista, ti darà le informazioni relative alle pratiche 2019/2020.
In bocca al lupo 🙂
Buongiorno Simona,
io ho effettuato una ristrutturazione edilizia che prevedeva rimozione di un muro in una stanza e ho tutta la documentazione come CILA etc.
Sulla pratica non ci sono riferimenti al bagno, poichè in un secondo momento abbiamo deciso di sostituire la vasca con box doccia, il box doccia secondo lei potrebbe rientrare nel bonus mobili?
Grazie
Ciao Federico, il post è un po’ datato e al momento non so com’è cambiata la regolamentazione. Se non erro, però, il box doccia è considerato al pari di un sanitario. Mentre per mobili si intende proprio mobili da bagno. Chiedi comunque a chi ti segue le pratiche perché non vorrei dire sciocchezze, sono passati anni e può essere cambiato qualcosa.
Buongiorno,
sto ristrutturando l’appartamento ed ho presentato la cila volevo sapere l’acquisto del piatto doccia, dei sanitari del bagno rientrano nel bonus mobili( max 10.000 euro) o nel bonus ristrutturazioni(max 96.000)?poichè ho gia usufruito dell’intero bonus mobili per comprare la cucina volevo sapere se potessi fare rientrare l’acquisto dei sanitari piatti doccia. lavabi etc nel bonus ristrutturazioni?
Grazie
Ciao Luca!
Dovresti informarti direttamente in comune, il mio post non è aggiornato, sono cambiate parecchie cose ?
Buonasera , sono arrivato a questo forum cercando informazioni riguarda il bonus elettrodomestici e mobili; nel 2013 ho rifatto totalmente il bagno e da quella ritrutturazione ho potuto accedere alla detrazione del 50% da avere in 10 anni dei mobili dello stesso , di una lavatrice e di una asciugatrice; mi interessava capire se posso ancora acquistare elettrodomestici o mobili e detrarne il 50% sfruttando quella ristrutturazione. A memoria credo ci fosse un termine dalla fine dei lavori. Grazie in anticipo.
Salve Claudio, il mio post è parecchio datato, dovrebbe sentire gli enti locali e il suo commercialista per verificare le agevolazioni attuali.
Salve, ho letto tutto con interesse. Rimango ancore dubbioso su un punto.
Io sto realizzando un nuovo bagno (quindi manutenzione straordinaria e relativa CILA) come posso distinguere con esattezza la suddivisione tra bonus ristrutturazione e bonus mobili? E’ difficili inquadrare Mobile bagno, rubinetterie, materiali edili….ecc.ecc. E’ vero che la quota è sempre del 50% ma i 2 bonifici sarebbero differenti per via della diversa legge da citare. Grazie saluti
Mi spiace Carmelo, il post è datato, per informazioni aggiornate le conviene consultare fonti più aggiornate!